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Statuto Associazione Culturale Eldalië


STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE “Eldalië”



TITOLO 1 – Denominazione e sede

       Art. 1. - È costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'Associazione Culurale denominata “Eldalië". “Eldalië” è una libera Associazione di fatto, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
       
       Art. 2. - L’Associazione ha la propria sede legale in Montecorvino Pugliano (Salerno), in via Misericordia, n° 2/b. 
Essa svolge la propria attività prevalentemente sul World Wide Web a mezzo del sito internet raggiungibile all’indirizzo www.eldalie.com, supportandone e integrandone l’attività senza scopo di lucro. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
       
       
TITOLO 2 – Scopi e finalità dell’Associazione
       
       Art. 3. - L'Associazione “Eldalië” persegue i seguenti scopi:
- promuovere e sviluppare lo studio e la diffusione delle opere di John Ronald Reuel Tolkien;
- promuovere e sviluppare, altresì, lo studio e la diffusione della letteratura attinente alla mitologia europea, alla storia medievale e, più in generale, della letteratura comunemente denominata “fantasy”;
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. 
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

       Art. 4. - L'Associazione “Eldalië” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, corsi, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici; organizzazione di tornei di Giochi di Ruolo in collaborazione con altre specifiche realtà, in manifestazioni a sé stanti o a margine di altri eventi;
- attività editoriale: elaborazione, in via autonoma o su incarico di enti pubblici o organismi privati, di studi e ricerche; pubblicazione di un bollettino-rivista, denominato “Alqualondë - un porto nelle Lande Imperiture”; eventuale produzione di strumenti audiovisivi e multimediali;

       Art. 5. - L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali ed enti religiosi.
       
       
TITOLO 3 - Soci

       Art. 6. - L'Associazione “Eldalië” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
Condizione necessaria per l’adesione alla predetta Associazione è il pagamento, per tutta la permanenza del vincolo associativo, della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
       
       Art. 7. - L'ammissione dei soci ordinari e sostenitori è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione all’Associazione.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri, che risponderà al Consiglio entro sei mesi.
       
       Art. 8. - Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità la nomina a soci onorari, di quelle persone esterne all'Associazione che si saranno distinte nell'ambito degli scopi statutari dell'Associazione stessa. I membri onorari godono delle agevolazioni offerte dall'Associazione, possono partecipare alla vita sociale ma non hanno diritto di voto all'interno dell'Assemblea, né di alcune cariche, rivestendo essi un ruolo consultivo.
       
       Art. 9. - I soci, all’interno dell’associazione, si dividono in:
- fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci onorari.
I soci sostenitori pagano una quota associativa doppia rispetto a quella ordinaria.
       
       Art. 9a. - Il Consiglio Direttivo può deliberare, previa approvazione da parte dell'Assemblea, la costituzione di altre categorie di soci diversi da quelli ordinari, prevedendone eventualmente i diritti e i doveri differenziati.
       
       Art. 10. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell’Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri, che dovrà rispondere al Consiglio entro sei mesi.

       Art. 11. - Tutti i soci possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. I soci ordinari, sostenitori e fondatori, se maggiorenni, hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; per altre tipologie di soci non previste direttamente da questo statuto, il Consiglio Direttivo si riserva di decidere caso per caso. Ogni socio ha diritto a un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata, e può avere un massimo di tre deleghe (da far pervenire in copia originale unicamente via posta ordinaria o all’indirizzo eldalie@eldalie.com entro un’ora dall’inizio dell’assemblea).
I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione, entro il 31 Marzo.
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito; il socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
       
       Art. 12. - Ogni socio può rappresentare in Assemblea fino a un massimo di tre soci, esercitando in loro vece il diritto di voto dietro delega scritta controfirmata dal socio delegante, la quale andrà allegata al verbale della seduta assembleare in cui il voto per delega sarà esercitato.
       
       Art. 13. - Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
- recesso o morte del socio;
- mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 Marzo1, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte ai Probiviri.


TITOLO 4 – Risorse economiche e bilancio

       Art. 14. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- beni immobili e mobili;
- contributi associativi annuali;
- donazioni e lasciti, purché di modico valore;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo, e da iniziative promozionali;
- sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, purché di modico valore, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione. Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

       Art. 15. - L’anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni a partire dalla chiusura dell’esercizio, deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.
Il bilancio consuntivo deve essere depositato in copia presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

       Art. 16. - Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
       		 

TITOLO 5 – Gli organi dell’Associazione

       Art. 17. - Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;


TITOLO 5 – CAPO 1 – L’Assemblea dei soci

       Art. 18. - L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari, sostenitori e fondatori, ognuno dei quali ha diritto a un voto; inoltre, ne fanno parte, pur senza diritto di voto, i soci onorari. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno due terzi degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. 
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta mediante pubblico annuncio nella sezione del forum dedicata e nella pagina principale del sito www.eldalie.com almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea, nonché con comunicazione da effettuarsi a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, inviate almeno 15 giorni prima.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
       
       Art. 19. - L’Assemblea, prima di iniziare i suoi lavori, deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell’associazione.
Esso ha il compito di:
- leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea;
- accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
- curare che venga rispettato l’ordine del giorno;
- dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il programma annuale dell'associazione.
I risultati delle votazioni saranno controllati da un collegio elettorale, formato da un presidente (diverso da quello di assemblea) e da due scrutatori.

     Art. 20. - Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico a un socio.
Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea.
A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall'Assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede e ogni socio può consultarlo. Ogni socio ha diritto di chiederne, a proprie spese, una copia.
Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'Associazione, tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria oppure tramite e-mail.

       Art. 21. - L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- approva la nomina dei soci onorari;
- approva l'istituzione di particolari categorie di soci diversi dai soci ordinari.
L’Assemblea straordinaria delibera, con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti, sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.


TITOLO 5 – CAPO 2 – Il Consiglio Direttivo
       
       Art. 22. - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. In caso di recesso anticipato, i membri uscenti saranno sostituiti da coloro che abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica  qualora non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio stesso.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
       
       Art. 23. - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Eldalië”. Si riunisce in media almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:
- il Presidente dell’Associazione;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

       Art. 24. - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A tal proposito, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione e amministrazione dell'Associazione. E', altresí, in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.
A titolo esemplificativo, nell’ambito della gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- facoltà di nominare ogni anno soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione;
- facoltà di istituire categorie di soci diverse dai soci onorari, ordinari sostenitori e fondatori, prevedendone i particolari diritti e obblighi differenziati;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stabilire annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate, eventualmente, tra soci ordinari, sostenitori e altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali, previa approvazione dell’Assemblea.
Il costo della quota sociale annuale non potrà subire variazioni superiori al 25% rispetto al costo dell’anno precedente senza il parere favorevole dell’intero Consiglio Direttivo e del 50% + 1 degli associati; Di ogni riunione deve essere redatto verbale da pubblicare sul sito web dell’Associazione www.eldalie.com.


TITOLO 5 – CAPO 3 – Il Presidente dell’Associazione

       Art. 25. - Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. 
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
Il Presidente dell’Associazione può rimettere all’assemblea qualunque decisione del Consiglio Direttivo qualora ravvisa che tali decisioni ledono gli interessi dell’Associazione.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Ha facoltà di conferire a soci o a membri del Consiglio Direttivo procura speciale per la gestione di attività varie e particolari funzioni di rappresentanza, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza, il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.


TITOLO 5 – CAPO 4 – Il Segretario dell’Associazione

       Art. 26. - Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
       Il Segretario assolve altresí alle funzioni di Tesoriere: tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.


TITOLO 5 – CAPO 5 – Il Collegio dei Probiviri

       Art. 27. - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea. Dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.


TITOLO 6 – Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali
       
       Art. 28. - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con una maggioranza di almeno i tre quarti dei presenti. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
       
       Art. 29. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
       
       Art. 30. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia. 

Firmato: Teresa Collima – Beatrice Ius – Mauro Ghibaudo – Giuseppe Truono – Marco Trucillo – Gianluca Comastri – Gabriele Gallo – Ermanno Buonocore Notaio segue Sigillo.
La presente copia composta da nove facciate è conforme al suo originale e si rilascia per uso sgravio imposte.
Salerno lì 18 Marzo 2004.